Contributo a cura di Simmaco Riccio, Of Counsel di BLB Studio Legale.
La risposta n. 134/2024 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA e delle imposte dirette delle operazioni di vendita del bestiame e cessione della quota di accrescimento in seguito alla stipulazione di un contratto di soccida semplice (non monetizzata).
Nella fattispecie, Alfa S.s. (“Soccidante”), una società semplice con esclusivo oggetto sociale l’allevamento e ingrasso di bestiame e la conduzione di fondi agricoli, ha stipulato un contratto di soccida semplice con Beta S.r.l. (“Soccidario”). Tale contratto prevede che Beta S.r.l., in qualità di Soccidario, allevi i vitelli forniti da Alfa S.s., mantenendone la custodia ma non la proprietà. Alla fine di ogni ciclo di allevamento, Alfa S.s. acquista da Beta S.r.l. la quota di accrescimento destinata a quest’ultima per poi rivenderla al macello. Il quesito posto riguarda il corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, di tali operazioni.
L’Istante, richiamando la sentenza n. 987 del 2022 della Corte di Cassazione, sostiene che ai fini IVA, sia il Soccidante che il Soccidario, essendo imprenditori agricoli, possono applicare il regime speciale di cui all’articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972 per l’operazione di vendita dei capi acquisiti dal Soccidario. Ai fini delle imposte dirette, l’attività del Soccidante non può essere configurata come mero commercio di prodotti agricoli, in quanto la vendita degli animali è l’effetto finale di un’attività agricola congiunta, e quindi si applicano gli articoli 32 e 56 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

L’Agenzia delle Entrate conferma che il contratto in questione è una soccida semplice, regolata dagli articoli 2170 e seguenti del Codice civile, dove il bestiame conferito dal Soccidante non trasferisce la proprietà al Soccidario. Il Soccidario deve prestare il lavoro necessario per la custodia e l’allevamento del bestiame, seguendo le direttive del Soccidante. Alla fine del contratto, le parti procedono a una nuova stima del bestiame, e il Soccidante preleva un complesso di capi corrispondente all’apporto iniziale, mentre l’accrescimento si divide tra i contraenti.
L’Agenzia delle Entrate, facendo riferimento alla giurisprudenza e alla prassi amministrativa, chiarisce che le fasi costitutiva ed estintiva della soccida semplice non costituiscono operazioni a carattere traslativo e, pertanto, sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA, inclusa la divisione dell’accrescimento. Inoltre, il conferimento e la divisione del bestiame, pur essendo operazioni non soggette a IVA, non ostacolano la detrazione forfetizzata prevista dall’art. 34 del DPR 633/72 per le successive cessioni.
Per quanto riguarda i frutti dell’allevamento, qualora il Soccidante e il Soccidario vendano direttamente tali frutti, previa ripartizione dell’accrescimento, entrambe le operazioni sono considerate rilevanti ai fini IVA. Tuttavia, se il Soccidante si occupa della vendita dell’intero accrescimento, provvedendo a corrispondere al Soccidario la sua quota (soccida monetizzata), quest’ultima non è soggetta a IVA, in quanto assume la natura di utile.
L’Agenzia ribadisce, inoltre, che la volontà di costituire una soccida semplice deve riscontrarsi nel concreto comportamento delle parti, nella valutazione e divisione dell’accrescimento, e nelle scritture contabili.
Per quanto concerne il trattamento ai fini delle imposte sui redditi, il documento di prassi chiarisce che l’articolo 32 del TUIR, nella sua formulazione modificata, stabilisce che la mera commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli acquistati da terzi non generano reddito agrario, bensì reddito d’impresa, da determinarsi analiticamente secondo le disposizioni dell’articolo 56 del TUIR. La rivendita della “quota di accrescimento” costituisce infatti un’attività di pura commercializzazione del prodotto agricolo. Poiché tale attività non è accompagnata da alcun processo di manipolazione o trasformazione, non può essere configurata come attività agricola connessa ai sensi dell’art. 2135, comma 3, c.c., mancando un collegamento diretto con l’attività agricola principale (come precisato nella circolare n. 44/2004 dell’Agenzia delle Entrate, § 1.2).
In assenza di ulteriori attività sulla quota di accrescimento oltre la rivendita, tale operazione non può essere assoggettata al regime di determinazione del reddito agrario, ma deve essere considerata generatrice di redditi d’impresa.






















