Salario giusto? Limiti e contraddizioni del decreto Primo Maggio

Contributo a cura di Nicola Bonante, Partner, e Tiziana de Virgilio, Counsel, di Boies Schiller Flexner LLP.

L’atteso e, più volte annunciato, Decreto “Primo Maggio” (D.L. 62/2026) si propone l’ambizioso obiettivo di rispondere alle pressioni di imprese e sindacati per un intervento concreto su temi strutturali del mercato del lavoro, oggi individuati nel – troppo citato – “salario minimo” e dumping contrattuale.

Tuttavia, più delle singole misure – tra i consueti (ormai) incentivi a ‘pioggia’ ed i nuovi interventi sui lavoratori delle piattaforme digitali – ciò che colpisce è una sorta di miopia congenita che sembra affliggere il provvedimento, che s’innesta in un contesto economico e normativo già complesso e fragile.

Basti pensare al ritardo tecnico che il Decreto sconta in partenza, poiché intervenuto oltre il termine dello scorso 18 aprile fissato per esercitare la legge delega in materia, che ne ha determinato la veste tecnica decreto-legge, con tutti i conseguenti limiti operativi e la necessità di successivi interventi attuativi per assicurarne la piena vigenza.

Inoltre, il Legislatore ha scelto di allontanarsi dal dibattito sul concetto di ‘salario minimo’ per abbracciare quello ben più ampio e certamente demagogico di ‘salario giusto’, cui ancorare la garanzia di adeguatezza e sufficienza della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost., evocando, formalmente, un complesso di tutele improntate all’equità e ricercate nel dialogo sociale, che, nei fatti, rischia di restare una mera affermazione programmatica.

L’art. 7 del Decreto cristallizza il ruolo delle “organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale”, quali interlocutori necessari per la determinazione del trattamento economico complessivo (TEC), concetto di ampio respiro e teso a garantire una base retributiva omogenea e  la tutela generalizzata del potere di acquisto, evocato nel solco dei principi del Patto per la Fabbrica del 2018 e di alcuni modelli retributivi già presenti nella contrattazione collettiva. Inoltre, sebbene con vaghezza e, talvolta, incoerenza rispetto ai riferimenti normativi previgenti, ai fini della determinazione del TEC, si valorizzano elementi specifici, quali settore, dimensione, natura giuridica e l’attività esercitata dalle imprese datrici di lavoro.

In linea di principio, la norma si pone in linea con i molteplici pregressi riferimenti normativi al concetto e ruolo delle ‘organizzazioni comparativamente più rappresentative’, nonché con la stratificazione dell’elaborazione giurisprudenziale, che hanno posto al centro del dibattito sociale e normativo l’esigenza di un intervento radicale sul concetto della rappresentatività, non ultima la stessa Corte Costituzionale, che nella nota sentenza n. 156 del 2025, ha esplicitamente invocato un’auspicata “futura rivisitazione legislativa”.

Ma appare evidente che il Legislatore non coglie l’invito alla ‘rivisitazione’ strutturale della rappresentatività e, soprattutto, non sceglie di usare a pieno ed in modo coerente gli strumenti già esistenti, lasciando, ad oggi, irrisolta la questione dell’effettiva capacità della contrattazione collettiva di garantire livelli adeguati di tutela.

Al riguardo, sarà interessante monitorare in quali modi il Decreto verrà attuato, anche alla luce della riorganizzazione dell’archivio del CNEL e del suo ruolo promozionale dei CCNL leader di settore, quale leva di contrasto al dumping contrattuale.

Se è vero che la contrattazione collettiva è lo strumento ed il luogo in cui si può, e si deve, modellare il nucleo essenziale delle tutele normative ed economiche per i lavoratori, si deve restituirle concretezza e significato, nella consapevolezza che nessuna retribuzione sarà mai ‘giusta’ per intervento normativo.

Il Legislatore è chiamato a guardare con le giuste ‘lenti’ i temi reali e ad usare il linguaggio normativo, che rifletta un’analisi concreta ed il confronto reale con il tessuto sociale, per favorire la distribuzione delle risorse e la valorizzazione della capacità produttiva delle imprese e del proprio capitale più importante, quello umano, ripensando un mercato del lavoro che non sia solo formalmente e demagogicamente “giusto” ma che sia realmente equo.