Il Tribunale di Roma annulla un’ipoteca ADER su un immobile vincolato in fondo patrimoniale

L’avvocato Fabio Ciani, name partner di Ciani Partners, ha assistito un contribuente destinatario di un’iscrizione ipotecaria disposta dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione su un immobile conferito in fondo patrimoniale. Il professionista ha ottenuto dal Tribunale di Roma l’annullamento del vincolo, contestando la legittimità dell’azione cautelare in relazione alla natura dei debiti e alla funzione segregativa del fondo.

Con una decisione del 12 febbraio 2026, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso proposto da un contribuente destinatario di un’iscrizione ipotecaria esattoriale su un immobile facente parte di un fondo patrimoniale. L’ipoteca, iscritta dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione nel 2024 a garanzia di crediti previdenziali, era stata contestata sul presupposto della violazione del vincolo di destinazione che caratterizza il fondo e dell’estraneità della debitoria ai bisogni della famiglia.

La difesa ha ricostruito la vicenda evidenziando come l’azione cautelare dell’Amministrazione non potesse legittimamente incidere su beni segregati, in assenza di una verifica puntuale sulla natura dei debiti e senza aver previamente esperito un’azione revocatoria. Il fondo patrimoniale, infatti, opera una separazione funzionale dei beni destinati a soddisfare le esigenze della famiglia, e l’art. 170 c.c. prevede un regime di impignorabilità relativa che limita l’aggressione esecutiva e cautelare ai soli debiti contratti per bisogni familiari.

Il Tribunale ha condiviso questa impostazione, ribadendo che il principio di impignorabilità relativa si estende anche all’iscrizione di ipoteca esattoriale. I giudici hanno osservato che la debitoria previdenziale in questione non trovava alcuna connessione con le esigenze della famiglia, ma rappresentava un’obbligazione sorta unicamente in occasione del rapporto di lavoro del contribuente. Tale circostanza, secondo il Collegio, non è sufficiente a qualificare il debito come funzionale al nucleo familiare, né a giustificare l’incisione del vincolo patrimoniale.

Un ulteriore profilo valorizzato nella sentenza riguarda la necessità, per l’Amministrazione, di attivare un’azione revocatoria qualora ritenga che la costituzione del fondo sia stata posta in essere in frode ai creditori. Nel caso di specie, il fondo risultava costituito in epoca anteriore rispetto ai crediti azionati, circostanza che ha ulteriormente indebolito la posizione dell’Agente della riscossione.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha disposto l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria e ordinato la cancellazione del vincolo, riaffermando i limiti dell’azione esattoriale in presenza di beni conferiti in fondo patrimoniale. La pronuncia si inserisce nel più ampio contesto delle recenti iniziative dell’Agente della riscossione su patrimoni segregati, confermando tuttavia che la funzione protettiva del fondo patrimoniale continua a costituire un presidio efficace quando i debiti non sono riconducibili ai bisogni della famiglia.

Author: Marco Zingaro