La sentenza n. 1986/2026 del Consiglio di Stato, ottenuta da Sardeolica S.r.l. con l’assistenza degli avvocati Lorenzo Parola e Andrea Leonforte, interviene su un nodo interpretativo che da anni accompagna i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale: la natura e gli obblighi del Consiglio dei Ministri quando è chiamato a superare un dissenso tra amministrazioni. Il giudice amministrativo afferma che, in questa fase, il CdM non agisce come organo politico, ma come amministrazione procedente, soggetta ai principi della legge 241/1990 e all’obbligo di concludere il procedimento con un atto espresso.
Pur muovendo da un caso specifico, la decisione assume un rilievo che va oltre la vicenda Sardeolica. Non introduce un nuovo regime, ma chiarisce un segmento procedimentale che nella prassi aveva generato incertezze e tempi indefiniti, soprattutto nei procedimenti relativi a impianti strategici per la transizione energetica. Il chiarimento del Consiglio di Stato riduce questa zona d’ombra, riaffermando che anche il livello più alto del procedimento amministrativo è tenuto a rispettare i principi di buon andamento, effettività e certezza dei tempi.
L’ordine impartito alla Presidenza del Consiglio di concludere il procedimento entro 120 giorni non rappresenta una garanzia di accelerazione immediata, ma introduce un parametro verificabile che può orientare la prassi futura. L’inerzia del CdM, finora difficilmente contestabile, diventa ora un comportamento sindacabile, con potenziali effetti sulla gestione dei deferimenti in materia ambientale e non solo. È un passo avanti mirato, che non elimina le complessità strutturali del sistema autorizzativo, ma contribuisce a rafforzare la coerenza e la responsabilizzazione istituzionale.
Le ricadute pratiche, pur non uniformi, sono significative: gli operatori potranno contare su un quadro più leggibile e su un rimedio giurisdizionale anche nei confronti dell’organo che rappresentava il punto più opaco del procedimento; le amministrazioni saranno spinte a un coordinamento più rigoroso, consapevoli che la fase di deferimento non può tradursi in una sospensione indefinita. È un chiarimento che, se recepito correttamente, può contribuire a ridurre i ritardi più difficili da affrontare, quelli che si generano proprio nei passaggi interministeriali.
In questo senso, la sentenza si inserisce in un percorso più ampio che vede la transizione energetica come una sfida non solo tecnologica, ma amministrativa. La capacità dello Stato di decidere in tempi ragionevoli è parte integrante della politica energetica, tanto quanto gli obiettivi climatici e gli strumenti di incentivazione. Il Consiglio di Stato ricorda che la certezza dei tempi non è un auspicio, ma un principio giuridico che deve trovare applicazione anche ai livelli più alti della macchina istituzionale.
Gli effetti non saranno immediati né risolutivi, ma la direzione è chiara: ridurre le aree di sospensione procedurale, rafforzare la prevedibilità e rendere più coerente il quadro autorizzativo con le esigenze del PNRR e del PNIEC. È uno strumento innovativo e specifico, che contribuisce a costruire un’amministrazione più allineata alle ambizioni della transizione energetica. E dimostra come un chiarimento giurisprudenziale, intervenendo nel punto in cui il procedimento tende a rallentare di più, possa migliorare la qualità complessiva del processo decisionale.






















