Il ciclo di sentenze del Consiglio di Stato nn. 1648/2026, 1649/2026, 1657/2026, 1658/2026 e 1659/2026 segna un punto di svolta nell’interpretazione del rapporto tra disciplina interna degli incentivi industriali e normativa europea sugli aiuti di Stato, con ricadute di rilievo sistemico per il diritto amministrativo. Le pronunce affrontano un thema decidendum unitario: stabilire se i contributi previsti dall’art. 12 della legge 273/2002 e dal d.m. 13 gennaio 2004, n. 73, destinati alla distruzione degli impianti delle fonderie, costituiscano aiuti di Stato soggetti a notifica ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE e quali conseguenze derivino dalla mancata notifica, soprattutto in presenza di un affidamento qualificato ingenerato dall’Amministrazione.
Il punto dirimente delle controversie risiede nella qualificazione giuridica delle misure: se esse siano meri indennizzi compensativi della perdita patrimoniale derivante dalla demolizione degli impianti, come sostenuto dalle imprese, oppure aiuti di Stato idonei a incidere sulla concorrenza, come ritenuto dal Ministero. La questione è stata rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con le ordinanze nn. 10306, 10307 e 10265 del 29 novembre 2023, che hanno condotto alla sentenza del 13 marzo 2025 nelle cause riunite C‑746/23 e C‑747/23. La Corte ha affermato che le misure previste dall’art. 2, comma 2, lett. a) e b), del d.m. 73/2004 integrano aiuti di Stato, poiché conferiscono un vantaggio selettivo e comportano un impiego di risorse pubbliche, indipendentemente dalla circostanza che l’impresa beneficiaria esca dal mercato.
Il Consiglio di Stato ha recepito integralmente tale interpretazione, ribadendo che l’erogazione dei contributi nella misura originaria era giuridicamente preclusa in assenza di notifica e decisione di compatibilità della Commissione, in applicazione dell’art. 108, par. 3 TFUE e dell’art. 3 del Regolamento CE n. 659/1999. Tuttavia, la parte più significativa delle pronunce riguarda la valutazione della condotta amministrativa e la conseguente responsabilità per lesione dell’affidamento. In tutte le vicende esaminate, il Ministero aveva adottato provvedimenti di concessione, quantificato i contributi, richiesto la distruzione degli impianti e subordinato l’erogazione a verifiche meramente tecniche, senza mai rappresentare alle imprese le criticità emerse nel procedimento di notifica avviato nel 2003 e poi ritirato. Tale comportamento, protrattosi per anni, ha indotto le imprese a compiere atti irreversibili, quali la demolizione degli impianti e la cessione dei rami d’azienda, confidando nella legittimità dell’azione amministrativa.
Le sentenze nn. 1658/2026 (caso SABIEM) e 1659/2026 (caso Metalfond) assumono particolare rilievo perché chiariscono la natura degli atti ministeriali di riduzione del contributo al solo importo de minimis. Nel caso SABIEM, il Consiglio di Stato ha confermato la ricostruzione del TAR Emilia-Romagna (sent. n. 458/2020), che aveva qualificato il provvedimento come illegittimo per difetto di motivazione e violazione dei principi di buona fede e correttezza, riconoscendo un risarcimento pari alla differenza tra il contributo originario (€ 1.645.365,58) e quanto erogato (€ 200.000). Nel caso Metalfond, la sentenza n. 1659/2026 ha riformato la decisione del TAR Marche (sent. n. 429/2020), affermando che la determinazione del 18 settembre 2013 costituiva un atto di autotutela sostanziale, adottato senza adeguata motivazione e in violazione dell’affidamento ingenerato, e che la giurisdizione sulle domande risarcitorie spettava al giudice amministrativo.
Il valore sistemico di queste pronunce risiede nell’affermazione di un principio di equilibrio tra il divieto di esecuzione degli aiuti non notificati e la tutela dell’affidamento legittimo dei privati. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’Amministrazione non può invocare la violazione della normativa europea per sottrarsi alle conseguenze della propria condotta, quando abbia mantenuto per anni un comportamento idoneo a generare un affidamento qualificato e abbia richiesto ai privati prestazioni irreversibili. La responsabilità risarcitoria diviene così lo strumento attraverso cui si ricompone la frattura tra legalità europea e legalità amministrativa interna, evitando che l’incertezza procedimentale e l’inerzia dell’Amministrazione ricadano sui soggetti che hanno agito in conformità ai provvedimenti pubblici.
Le decisioni del Consiglio di Stato non si limitano a ribadire principi già noti, ma incidono in profondità sulla morfologia del potere amministrativo contemporaneo. Il ciclo di sentenze mostra come l’autotutela non possa più essere letta come un potere “a geometria variabile”, esercitabile in modo asimmetrico rispetto alle posizioni dei privati, ma debba confrontarsi con un parametro sostanziale di responsabilità che si radica nell’affidamento legittimo e nella coerenza dell’azione pubblica.
L’interferenza tra diritto interno e diritto europeo sugli aiuti di Stato diventa così il banco di prova di una amministrazione chiamata a operare in un contesto multilivello, nel quale l’inerzia, l’ambiguità o la mancata trasparenza non sono più meri vizi procedimentali, ma fattori generatori di responsabilità.
Il Consiglio di Stato afferma così un principio di modernità amministrativa: l’amministrazione non è solo vincolata alla legge, ma anche alla propria parola, ai propri atti e alla fiducia che essi generano.
Il risultato è un precedente che incide sulla cultura giuridica più che sulla sola vicenda delle fonderie: un richiamo forte alla necessità di un’amministrazione prevedibile, trasparente e coerente, capace di operare in un sistema integrato senza sacrificare la certezza dei rapporti giuridici.
In un contesto in cui le politiche industriali e gli incentivi pubblici si intrecciano sempre più con la disciplina europea, queste sentenze tracciano una linea di confine netta: la tutela dell’affidamento non è un ostacolo alla legalità europea, ma il presidio che impedisce che la complessità del sistema si traduca in arbitrio o deresponsabilizzazione.




















