Regime del 7% e liquidazione di società estere: i chiarimenti dell’Agenzia

Contributo a cura di Franco Battaglia,  Adele Carlomagno e Antonella Lucarelli, professionisti di BC& Studio di Consulenza Societaria Tributaria Legale.

 

Con la risposta n. 292/2025, pubblicata il 21 novembre, l’Agenzia delle Entrate interviene su un profilo applicativo di particolare interesse del regime di cui all’art. 24-ter del TUIR, fornendo un chiarimento rilevante in materia di tassazione dei proventi derivanti dalla liquidazione di società estere in capo ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia beneficiando dell’imposta sostitutiva del 7%.

Il documento di prassi trae origine da un interpello presentato dallo Studio BC&, avente ad oggetto una fattispecie caratterizzata da profili di complessità operativa e di crescente diffusione nella prassi dei nuovi residenti, con specifico riferimento alla qualificazione reddituale e alla territorialità degli avanzi di liquidazione percepiti da società non residenti.

L’Agenzia delle Entrate ha integralmente accolto la soluzione interpretativa prospettata nell’istanza, ritenendola meritevole di pubblicazione in considerazione dell’interesse generale della questione affrontata.

Nel dettaglio, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che gli avanzi di liquidazione derivanti dallo scioglimento volontario di società estere costituiscono, per la parte eccedente il costo fiscale delle partecipazioni, redditi di capitale ai sensi dell’art. 47, comma 7, del TUIR. Tali proventi devono considerarsi “prodotti all’estero” in quanto corrisposti da soggetti non residenti, secondo una lettura “a specchio” dell’art. 23 del TUIR, già affermata nella circolare n. 21/E del 2020.

Ne discende la piena inclusione di tali redditi nel perimetro applicativo dell’imposta sostitutiva del 7% prevista dall’art. 24-ter del TUIR.

Il chiarimento assume una portata che va oltre il singolo caso esaminato, confermando un’interpretazione ampia e sistematicamente coerente della nozione di reddito estero rilevante ai fini del regime dei neo-residenti. In tal modo vengono superate alcune incertezze emerse in passato con riferimento a proventi derivanti da operazioni straordinarie, con un effetto positivo in termini di certezza del diritto e prevedibilità del trattamento fiscale.

L’intervento dell’Agenzia contribuisce, dunque, a rendere più chiaro e fruibile l’istituto, agevolando la pianificazione fiscale delle persone fisiche che valutano il trasferimento della residenza in Italia nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

I regimi di vantaggio per i nuovi residenti: profili applicativi a confronto.

Il chiarimento fornito con la risposta n. 292/2025 si inserisce in un quadro normativo articolato, che prevede attualmente tre principali regimi di favore per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dall’estero, ciascuno caratterizzato da presupposti soggettivi e oggettivi differenti.

Regime degli impatriati (art. 16 D.Lgs. n. 147/2015).

Il regime degli impatriati è rivolto ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e svolgono l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio dello Stato, nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma.

L’agevolazione consiste in una parziale esclusione da imposizione dei redditi di lavoro prodotti in Italia, secondo percentuali e limiti temporali che hanno subito significative modifiche nel tempo e che variano in funzione della disciplina applicabile ratione temporis. Restano estranee al regime le attività di impresa esercitate in forma imprenditoriale.

Regime dei neo-residenti ad elevata capacità contributiva (art. 24-bis TUIR)

Il regime di cui all’art. 24-bis del TUIR consente alle persone fisiche che non sono state fiscalmente residenti in Italia per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti il trasferimento di assoggettare i redditi prodotti all’estero a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF in misura forfetaria.

L’imposta è attualmente pari a 200.000 euro annui, con possibilità di estensione ai familiari mediante il versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva in misura ridotta per ciascun soggetto che eserciti l’opzione. L’opzione ha durata massima di quindici periodi d’imposta e non prevede vincoli di localizzazione della residenza sul territorio nazionale.

I redditi di fonte italiana restano esclusi dal perimetro dell’imposta sostitutiva e continuano a essere assoggettati al regime ordinario di tassazione.

Il disegno di legge di Bilancio 2026, all’esame del Parlamento, prevede l’incremento dell’imposta sostitutiva a 300.000 euro annui, con decorrenza dai periodi d’imposta successivi all’entrata in vigore della legge e con applicazione limitata ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire da tale momento. 

Regime dei pensionati esteri (art. 24-ter TUIR)

Il regime è riservato ai soggetti titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza fiscale in Comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, situati nelle Regioni del Mezzogiorno individuate dalla norma.
Esso prevede l’assoggettamento di tutti i redditi di fonte estera a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 7%, applicabile per nove periodi d’imposta, con esclusione dei redditi prodotti in Italia, che restano imponibili secondo le regole ordinarie.

In tale contesto, la corretta delimitazione della nozione di “reddito prodotto all’estero” assume rilievo centrale ai fini dell’operatività del regime, rendendo particolarmente significativi i chiarimenti interpretativi forniti dall’Amministrazione finanziaria, come quello oggetto della risposta n. 292/2025.

Interpello come strumento centrale

La risposta n. 292/2025 conferma il ruolo centrale dell’istituto dell’interpello quale strumento di dialogo tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, nonché la sua funzione di presidio della certezza del diritto in un ambito – quello dei regimi per i nuovi residenti – caratterizzato da fattispecie spesso complesse e da rilevanti implicazioni patrimoniali.

Il chiarimento fornito rafforza l’affidabilità del regime di cui all’art. 24-ter del TUIR, contribuendo a delinearne in modo più preciso il perimetro applicativo e offrendo indicazioni utili anche in chiave sistematica per la qualificazione dei redditi di fonte estera. 

Un elemento di particolare interesse per professionisti e contribuenti impegnati nella pianificazione di trasferimenti di residenza fiscale verso l’Italia.

Author: Marco Zingaro