La Partner Marialuigia Di Vincenzo ed il Trainee Alessandro Buttarelli, dello Studio legale Macchi di Cellere Gangemi, analizzano la sentenza n. 570 dell’11 novembre 2022 (link), con la quale la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in tema di responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 confermando che i Giudici di merito, nel valutare la colpa in organizzazione dell’ente, debbano tenere ben distinte la responsabilità dell’amministratore da quella della persona fisica imputata per il reato.
Nel caso specifico, in un cantiere adibito alla realizzazione di lavori sulla tangenziale est di Milano, un lavoratore, mentre si trovava su un ponteggio, è stato colpito da un asse di contenimento della gettata di cemento ed è caduto rovinosamente a terra, perdendo la vita.
In seguito a tale incidente, l’Ente è stato imputato per la violazione dell’art. 25-septies, comma 3, del d.lgs. 231/2001, e, successivamente, condannato in entrambi i Giudizi di merito perché ritenuto responsabile del vantaggio derivante dall’impiego di lavoratori, solo formalmente, dipendenti da un’altra società e per non avere dotato gli stessi di adeguati strumenti di protezione individuale.
In sede di Giudizio di legittimità però la Suprema Corte, ha evidenziato come la sentenza impugnata «offre un percorso argomentativo carente in punto di responsabilità dell’ente, per certi versi sovrapponendo e confondendo i profili di responsabilità da reato dell’amministratore/datore di lavoro dai profili di responsabilità da illecito amministrativo della società”, in altre paroleentrambi i giudici di merito avrebbero condannato l’ente, senza provare l’effettività delle carenze organizzative contestate, basandosi esclusivamente sui profili colposi ascrivibili all’amministratore, quale datore di lavoro tenuto al rispetto delle norme prevenzionistiche, ma non per questo automaticamente addebitabili all’ente in quanto tale, nello specifico.
Tutto questo poiché, come ben argomentato sempre dal Giudice di legittimità, a pesare e a dovere essere adeguatamente motivate sono, non tanto le colpe ascrivibili individualmente, quanto piuttosto le carenze del modello organizzativo dell’ente; non può essere sufficiente fondare la responsabilità da reato dell’ente sulla genericità e inadeguatezza del modello organizzativo, senza tuttavia fornire una dimostrazione dell’esistenza di una colpa di organizzazione.
In questa prospettiva la Suprema Corte conclude spiegando che “l’elemento finalistico della condotta dell’agente deve essere conseguenza non tanto di un atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica, quanto di un preciso assetto organizzativo “negligente” dell’impresa, da intendersi in senso normativo, perché fondato sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo”.
Con il principio espresso in tale pronuncia, la Suprema Corte dà continuità ad un orientamento già applicato nelle pronunce n. 23401 dell’11 novembre 2021 e n. 18413 del 15 febbraio 2022.
In particolare, con la pronuncia n. 23401 dell’ 11 novembre 2021 la Suprema Corte aveva specificato come ai fini di una responsabilità da reato dell’ente, sia necessaria la presenza di un nesso intercorrente fra colpa di organizzazione e commissione del reato presupposto, arrivando così ad escludere che il d.lgs. n. 231/2001 abbia delineato, per gli enti, un’ipotesi di responsabilità oggettiva, giacché, al mero dato oggettivo rappresentato dalla commissione di un illecito nell’interesse o a vantaggio della società, deve accompagnarsi una colpevolezza dell’ente consistente, per l’appunto, nel non aver provveduto alla predisposizione dei necessari accorgimenti preventivi idonei ad incidere, ridimensionandone la rilevanza, sul rischio del verificarsi di determinati illeciti.
In sintesi, al fine di condannare l’ente, il legislatore richiede una reazione penalistica, non a fronte di una qualsivoglia forma di disorganizzazione, ma solo in relazione a quelle scelte censurabili di strutturazione aziendale che abbiano una determinata connessione con l’illecito effettivamente verificatosi.
Infine, con la sentenza n. 18413 del 15 febbraio 2022, la Suprema Corte ha affermato che in tema di responsabilità degli enti da reato, “non sono “ex se” sufficienti la mancanza od inidoneità degli specifici modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione della “colpa di organizzazione”, che caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo e che è distinta dalla colpa dei soggetti autori del reato.”.






















