IMU prima casa, doppia esenzione ai coniugi che vivono in due comuni diversi

Real Estate casa immobiliare

L’avvocato Giorgia Sforzini, Senior Associate dello studio Macchi di Cellere Gangemi, analizza una interessante sentenza della Corte Costituzionale in merito al pagamento dell’IMU per i coniugi che risiedono e dimorano abitualmente in due case differenti, indipendentemente dal comune in cui si trovano.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale che con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 ha ristabilito il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile, dichiarando illegittima la norma del Decreto Salva Italia del 2011 che regola l’imposta sugli immobili.

Nel caso di specie, la Commissione Tributaria di Napoli aveva sollevato, in riferimento agli articoli 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quinto periodo, D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, lettera b), legge n. 147/2013, nella parte in cui non prevedeva l’esenzione IMU per l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare, nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro comune.

Secondo quanto stabilito dall’art. 13 comma 2 del Decreto Legge n. 201 del 2011, marito e moglie sono, infatti, costretti a indicare quale delle due abitazioni di proprietà è la principale e a pagare l’IMU sull’altra, considerata come seconda casa.

La norma valeva fino ad oggi solo per i coniugi, mentre i semplici conviventi potevano possedere due case di proprietà, una a testa, senza pagare l’imposta sugli immobili perché entrambe abitazioni principali.

Ebbene, la sentenza n. 209 della Corte Costituzionale elimina questa distinzione, proprio per evitare che costituisca una discriminazione nei confronti delle coppie che decidono di unirsi in matrimonio o con unione civile. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 in argomento, ha infatti dichiarato che “Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile”.

“In un contesto come quello attuale, infatti,” – si spiega – “caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale”.

Pertanto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione sulla “prima casa”, non ritenere sufficiente, per ciascun coniuge o persona legata da unione civile, la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile, determina un’evidente discriminazione rispetto ai conviventi di fatto, i quali, in presenza delle medesime condizioni, si vedono invece accordato, per ciascun rispettivo immobile, il suddetto beneficio.

In sintesi, la norma censurata lederebbe:

– la “parità dei diritti dei lavoratori costretti a lavorare fuori dalla sede familiare” (articoli 1, 3, 4 e 35 Cost.);

– il “diritto alla parità dei contribuenti coniugati rispetto a partner di fatto” (articoli 3, 29 e 31 Cost.);

– i principi di capacità contributiva e progressività dell’imposizione (art. 53 Cost.);

– la famiglia quale società naturale (art. 29 Cost.);

– l’”aspettativa rispetto alle provvidenze per la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi” (art. 31 Cost.);

– la tutela del risparmio (art. 47 Cost.).

La Consulta chiarisce poi come sia compito di Comuni e istituzioni effettuare i dovuti controlli nella circostanza in cui coniugi si intestino una proprietà a testa per non pagare le tasse anche sulla seconda. Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano infatti, in alcun modo, una situazione in cui le “seconde case” ne possano usufruire.

In conclusione, è possibile affermare che la sentenza n. 209 del 2022 della Consulta apre la strada alle istanze di rimborso Imu da parte dei contribuenti e mette fuori gioco gli accertamenti comunali. I contribuenti facciano attenzione a non far scadere i termini decadenziali per richiedere il rimborso!

Author: Paolo Bossi

Co-Founder of More Legal Srl, Journalist and Chief Editor of Global Legal Chronicle’s magazines